Délais de paiement en Suisse : règles du CO: Dette exigible dès réception de la facture si aucun terme n'est convenu (art. 75 CO).; En B2B, demeure après 30 jours sans rappel formel (art. 102 CO).; Intérêts moratoires à 5 % par an à compter de la demeure (art. 104 CO).
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Termini di pagamento in Svizzera: cosa dice il Codice delle obbligazioni

Secondo l’art. 75 CO, se non è stato concordato alcun termine di pagamento né esso risulta dalla natura dell’affare, il debito è esigibile al momento della ricezione della fattura.

Esigibilità immediata secondo l’articolo 75 CO

Secondo l’art. 75 CO, se non è stato concordato alcun termine di pagamento né esso risulta dalla natura dell’affare, il debito è esigibile al momento della ricezione della fattura. Il creditore può richiederne immediatamente l’importo.

Non bisogna confondere esigibilità e scadenza. La scadenza è la data in cui il debitore ha il diritto di pagare; l’esigibilità, quella in cui il creditore può pretendere il pagamento. Esempio: un termine di 30 giorni posticipa l’esigibilità alla sua fine, ma il debito è scaduto fin dall’emissione della fattura.

Costituizione in mora e termine legale nel B2B (art. 102 CO)

In linea di principio, il debitore è in mora solo dopo un sollecito formale (art. 102 CO). Nel B2B, un termine di 30 giorni dalla ricezione della fattura è sufficiente a costituirlo in mora, senza bisogno di sollecito, salvo accordo contrario.

Una volta in mora, il creditore può esigere gli interessi moratori e avviare un procedimento esecutivo. Il primo sollecito non è necessariamente gratuito, ma può essere necessario per accertare la mora al di fuori del contesto B2B.

Procedura di recupero di un credito in Svizzera (B2B)

  1. Emissione della fatturaData di scadenza: al momento della ricezione se non è stato concordato alcun termine
  2. Termine di 30 giorni (B2B)Il debitore è in mora senza sollecito formale
  3. Costituizione in mora (se necessaria)Sollecito formale richiesto al di fuori del B2B; può essere necessario per accertare la mora
  4. Azione giudiziariaPossibile dopo la costituzione in mora e il mancato pagamento

Interessi moratori al tasso legale del 5% (art. 104 CO)

Dalla costituzione in mora, il creditore ha diritto a un interesse moratorio del 5% annuo (art. 104 CO). Gli interessi decorrono dal giorno successivo alla costituzione in mora – oppure, nel B2B, dopo i 30 giorni senza sollecito.

Esempio: fattura scaduta il 31 marzo, interessi a partire dal 1° aprile. Nessun interesse prima della costituzione in mora, salvo tasso convenzionale fissato.

Spese di sollecito: nessuna forfettaria legale generale

Il diritto svizzero non prevede alcuna forfettaria legale per le spese di sollecito. Esse sono dovute solo se sono state concordate nel contratto o nelle condizioni generali, con un importo chiaro (ad es. «CHF 15 dal secondo sollecito»).

Una forfettaria annunciata per la prima volta nel sollecito non è opponibile. Non esiste un tetto legale uniforme, ma l’importo deve essere ragionevole e prevedibile.

Vantaggi e limiti delle spese di sollecito fissate contrattualmente

Vantaggio
Prevedibilità per il creditore; incentivo al pagamento rapido
Svantaggio
Nessuna forfettaria legale generale; l’importo deve essere ragionevole e annunciato in anticipo

Prescrizione dei crediti: 10 anni, o anche 5

Il termine ordinario di prescrizione è di 10 anni dall’esigibilità (art. 130 CO). Per affitti, salari e onorari di professioni liberali, è ridotto a 5 anni.

La prescrizione è interrotta da un riconoscimento del debito (pagamento parziale, richiesta di dilazione) o dall’avvio di un procedimento esecutivo. Dopo l’interruzione, inizia un nuovo termine della stessa durata.

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